Con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la sua conseguente ammissione, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del bambino, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che il bambino procuri danno a se stesso sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria attività.
E’ quindi fondamentale analizzare l’organizzazione della giornata, in modo da verificare se ci sono lacune nell’attività di sorveglianza, ma anche i giochi e le attrezzature messe a disposizione dei bambini (tutte le attrezzature non a norma devono essere eliminate o adeguate).
È bene ricordare che ci sono dei limiti temporali, fissati dalle norme contrattuali che definiscono l’orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori, e dei limiti territoriali costituiti normalmente dall’edificio scolastico e dalle sue pertinenze. Ci sono però alcune eccezioni da tenere presente riferite a particolari situazioni quali gite ed uscite didattiche.
Fondamentale è quindi garantire la sorveglianza dei bambini dal momento del loro ingresso al momento della loro uscita, non è ammissibile quindi abbandonare i bambini a loro stessi. Questo significa che i bambini devono essere sempre accompagnati e controllati in tutti i loro spostamenti ad esempio quando vanno in bagno (a tal fine si cita gli estremi di una sentenza Cassazione Civile, sez. III, sentenza 26/04/2010 n° 9906).
Per maggiore chiarezza, si riporta l’episodio che ha visto coinvolta una bambina di una scuola dell’infanzia lasciata andare da sola in bagno. La bambina in oggetto si era procurata una ferita ad un occhio in seguito alla rottura del gancio della catenella dell’acqua. In seguito a denuncia i genitori sono risultati vittoriosi con sentenza sia di primo grado ma anche di secondo grado. Successivamente la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla scuola confermando la sentenza del giudice di merito. In via preliminare, la Corte ha precisato che la responsabilità della scuola e dell’insegnante rientra nella natura contrattuale. In pratica, con l’iscrizione e l’accoglimento a scuola del bambino la scuola è obbligata a vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità. L’insegnante, a sua volta, in questo rapporto assume l’obbligo contrattuale non solo di garantire l’istruzione e l’educazione del bambino ma anche di proteggerlo e vigilarlo, al fine di tutelare la sua incolumità. Nel caso della bambina ferita in bagno, l’insegnante si era giustificata affermando di aver lasciato da sola la bambina in bagno in quanto doveva tornare subito in classe per non lasciare incustoditi gli altri bambini. Tale giustificazione, per la Corte, non è stata ritenuta sufficiente ad escludere la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando, perché quest’ultima avrebbe dovuto mettere in atto tutte le misure necessarie in considerazione dell’età della bambina (la quale non era in grado di valutare le conseguenze delle sue azioni, comprese quelle apparentemente innocue) servendosi anche dell’aiuto del personale non docente.
Purtroppo, non sempre le direttive didattiche impartite tengo conto di eventuali rischi presenti nelle varie attività, ed è per questo motivo che è assolutamente necessario valutare sempre il rischio al quale viene esposto il bambino.